Chi è l'ostetrica?

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DELL'OSTETRICA/O
D.M. 14 SETTEMBRE 1994

Art. 1

1 - E' individuata la figura dell'ostetrica/o con il seguente profilo:
l'ostetrica/o è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato.
2 - L'ostetrica/o, per quanto di sua competenza, partecipa:
  1. ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella comunità;
  2. alla preparazione psicoprofilattica al parto;
  3. alla preparazione e all'assistenza ad interventi ginecologici;
  4. alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile;
  5. ai programmi di assistenza materna e neonatale.
3 - L'ostetrica/o, nel rispetto dell'etica professionale, gestisce, come membro dell'équipe sanitaria, l'intervento assistenziale di propria competenza.
 
4 - L'ostetrica/o contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

5 - L'ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza.
 

6 - L'ostetrica/o svolge la sua attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero- professionale.


Art. 2

1 - Con decreto del Ministero della Sanità è disciplinata la formazione complementare in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
 

Art. 3

1 - Il diploma universitario di ostetrica/o, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
 

Art. 4

1 - Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

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