REGOLAMENTO CONCERNENTE LA INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E RELATIVO PROFILO
PROFESSIONALE DELL'OSTETRICA/O
D.M. 14 SETTEMBRE 1994
Art. 1
1 - E' individuata la figura
dell'ostetrica/o con il seguente profilo:
l'ostetrica/o è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato.
2 - L'ostetrica/o, per quanto di sua
competenza, partecipa:
- ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella comunità;
- alla preparazione psicoprofilattica al parto;
- alla preparazione e all'assistenza ad interventi ginecologici;
- alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile;
- ai programmi di assistenza materna e neonatale.
4 - L'ostetrica/o contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5 - L'ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza.
6 - L'ostetrica/o svolge la sua attività in
strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-
professionale.
Art. 2
1 - Con decreto del Ministero della
Sanità è disciplinata la formazione complementare in relazione a specifiche
esigenze del Servizio sanitario nazionale.
Art. 3
1 - Il diploma universitario di
ostetrica/o, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio
della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
Art. 4
1 - Con decreto del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al
precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui
all'articolo 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e
dell'accesso ai pubblici uffici.
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